IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visti gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a), della  legge  6
febbraio 1996, n. 52, recanti  delega  al  Governo  per  l'attuazione
della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22  luglio  1993,  nella
parte in cui modifica la direttiva 73/23/CEE, del  Consiglio  del  19
febbraio 1973, relativa al ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri concernenti il materiale elettrico destinato  ad  essere
adoperato entro taluni limiti di tensione, 
   Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, recante  attuazione  della
direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione dell'8 novembre 1996; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  degli
affari esteri, del tesoro e di grazia e giustizia; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                            Marcatura CE 
   1. L'articolo 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 6. - 1. Prima dell'immissione  in  commercio,  il  materiale
elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE
prevista dall'articolo 7, che attesta la  conformita'  del  materiale
alle disposizioni della presente legge. 
   2. In  caso  di  contestazione  sulla  conformita'  del  materiale
elettrico alle disposizioni dell'articolo 2, il fabbricante o il  suo
rappresentante puo' produrre una relazione elaborata da un  organismo
notificato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8. 
   3. Se il materiale elettrico e' disciplinato da disposizioni rela-
tive ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente legge e  che
prevedono l'apposizione della marcatura CE, la  marcatura  stessa  e'
apposta ai sensi della presente legge qualora tale materiale soddisfi
anche le disposizioni sopraindicate. 
   4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al
fabbricante la facolta' di scegliere il regime da  applicare  durante
un periodo transitorio, la  marcatura  CE  indica  che  il  materiale
elettrico   soddisfa   soltanto   le   disposizioni   applicate   dal
fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti direttive
comunitarie, pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee, devono essere riportati nei documenti,  nelle  avvertenze  o
nei fogli  di  istruzione  previsti  dalle  direttive  stesse  e  che
accompagnano il materiale elettrico". 
 
          AVVERTENZA:
   In  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- del 10 febbraio 1997 si procedera' alla ripubblicazione  del  testo
del   presente  decreto  corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti dei Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.